Descrizione
Il Sindaco visti gli articoli 18 e 39 del t.u. 20 marzo 1967, n° 223 e successive modificazioni; rende noto che dal 10 e fino al 20 del corrente mese sono depositati nell'ufficio comunale:
· a) gli elenchi predisposti dall'ufficiale elettorale comunale per la revisione semestrale delle liste, unitamente al verbale adottato (art. 16 t.u. 223/1967);
· b) il verbale predisposto dall' ufficiale elettorale comunale relativo alla revisione della ripartizione del comune in sezioni elettorali, del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli interessati alle singole sezioni (art. 35 t.u. 223/1967);
Ogni cittadino può, entro tale periodo, prendere visione degli atti anzidetti. contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, mancata iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi predisposti, nonche' contro la decisione di cui sopra e contro l'assegnazione degli iscritti e degli iscrivendi alle singole sezioni, ogni cittadino ha facoltà di proporre ricorso, anche per il tramite del comune, alla commissione elettorale circondariale, non oltre il 20 corrente mese, con le modalità di cui all'art. 20 del testo unico sopracitato
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Ultimo aggiornamento: 8 ottobre 2026, 11:37